STATUTO
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TITOLO I
Denominazione – sede
ART. 1
Nello spirito
della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto
dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel
Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii.,
è costituita, con sede in Cursi via Ungaretti nr.2 un’associazione sportiva
dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva
Dilettantistica Grecìa Calcio Cursi”, in breve anche “A.S.D. Grecìa Calcio
Cursi”.
Il sodalizio
si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali
dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui
l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
ART. 2
L’associazione
non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati,
a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 3
L’associazione,
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:
a)
esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione
delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle
discipline di Calcio (a 11) Futsal (calcio da sala - calcio a 5) Calcio (a 7) Calcio (a 8),
ivi comprese la formazione, la
didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
b)
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e
strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di
cui alla precedente lettera a); l’associazione può esercitare, ai sensi
dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse
da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati -
purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti
definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio
Direttivo.
TITOLO III
Associati
ART. 4
Il numero
degli associati è illimitato. Sono associati dell’Associazione le persone
fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
ART. 5
Chi intende
essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione
della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni
effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli
associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
ART. 6
La qualifica
di associato dà diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto
nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme
dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-
a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli
organi direttivi. Gli associati sono tenuti:
o
all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
o
all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi
Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
o
al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli
associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle
quali l’associato intenda volontariamente partecipare.
ART. 7
L’ammontare
della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle
attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né
restituibili o rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso – Esclusione
ART. 8
La qualifica
di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni
da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per
lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o
di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
a)
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b)
che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale
per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio nell’esercizio
sociale;
c)
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
d)
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
ART. 10
Le
deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso
previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 - essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS,
WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne
l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
Il
destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione
diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che
avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della
delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione
adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche - Patrimonio
ART. 11
L’associazione trae le
risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a)
quote associative annuali;
b)
corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali
rese a associati e tesserati;
c)
eredità, donazioni e legati;
d)
contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti
locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle
finalità statutarie;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le
Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
f)
proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale,
purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività
principali di carattere istituzionale;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
altre entrate compatibili a norma di Legge.
Il
patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi
di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita
dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali
utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo
svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del
patrimonio associativo.
Esercizio Sociale
ART. 12
L’esercizio
sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea
degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Spetta al
Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di
missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del
rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
ART. 13
Sono organi
dell’Associazione:
a)
l’Assemblea degli associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
l’Organo di Controllo (qualora eletto).
Tutte le cariche sono
gratuite.
Assemblea
ART. 14
L’Assemblea è
l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel
libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun
associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato,
conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le assemblee sono ordinarie
e straordinarie.
La relativa
convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza -
mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di
PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare,
purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e
provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale
contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di
promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio,
nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno
evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle
assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti
telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme
similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a)
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b)
che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli
intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare
i risultati della votazione;
c)
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d)
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 15
L’assemblea ordinaria:
a)
approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
b)
procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e,
eventualmente, dei membri dell’Organo di Controllo;
c)
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione
riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo;
d)
approva gli eventuali regolamenti associativi.
Essa ha luogo
almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico
finanziario.
L’assemblea
si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli
associati.
In questi
ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data
della richiesta.
ART. 16
Nelle
assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il
versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Gli associati
minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la
responsabilità genitoriale.
In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda
convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere
delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
ART. 17
L’assemblea è
straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione
e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle
assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il
versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Gli
associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne
dispone la responsabilità genitoriale.
In prima
convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.
In seconda
convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno
il 50% + 1 dei soci aventi diritto.
Le delibere
delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre
quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto
che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
ART. 18
Le assemblee,
sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona
designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo
provvede il Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio
Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli
associati maggiorenni.
I componenti
del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e
l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo
membro del Consiglio.
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R,
ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro
sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte
dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data
fissata della adunanza.
Le sedute
sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in
mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i
suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti
telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme
similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei
partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a)
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario;
c)
predisporre i regolamenti interni;
d)
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività
sociale;
e)
deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f)
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori
di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g)
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
h)
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto
divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal
CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).
ART. 20
Nel caso in
cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione
nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino
allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta
modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì,
eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio,
altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri
del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10
giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo,
contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.
Il Presidente
ART. 21
Il Presidente
ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di
assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10
giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Organo di Controllo
ART. 22
Spetta
all’Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre
membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e
resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve
essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione
all’Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del
Codice civile.
Spetta
all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione della Associazione, la
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto
dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle
Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in
tema di bilancio consuntivo.
Al ricorrere
delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di
controllo può esercitare la revisione dei conti.
In
quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in
possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 23
Deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti
annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri
sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed
ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento
concordato con almeno 60 giorni di anticipo.
TITOLO VII
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
ART. 24
Lo
scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli
associati aventi diritto di voto.
In caso di
scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i
non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai
fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.
Norma finale
ART. 25
Per quanto
non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con
particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.
Il presente
Statuto è stato approvato dalla assemblea dei Soci in data 18 maggio 2024
